Sul caso di Davide, portato via alla madre dopo le denunce - giugno 2020
Interrogazione a risposta scritta 4 - 05979 del 11 giugno 2020
GIANNONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nei giudizi di separazione, di divorzio o di regolamentazione della separazione di una coppia di fatto, vi sono spesso situazioni critiche che riguardano l'affidamento dei figli minori. Il codice civile all'articolo 315-bis, riconosce il diritto del fanciullo - che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento - ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano. L'articolo 336-bis, a sua volta, stabilisce che il minore è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano;
la Convenzione di Strasburgo stabilisce nel combinato disposto degli articoli 3 e 6, il diritto del minore ad essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, imponendo all'autorità giudiziaria di permettere al minore di esprimere la propria opinione e tenerla in debito conto;
la sua audizione è infatti utilissima, tanto sotto il profilo dell'affidamento è noto, ad esempio, il principio giurisprudenziale secondo il quale il rifiuto ostinato del figlio minore a frequentare un genitore legittimi l'affido esclusivo all'altro, in quanto rispondente all'interesse del minore stesso (cfr. Corte di cassazione 15 settembre 2011 n. 18867) - quanto, soprattutto, per la collocazione ed il regime di incontri con il genitore non collocatario;
secondo quanto riportato dall'Agenzia Dire, un bambino di 9 anni, allontanato con la forza dalla madre, chiede da mesi di essere ascoltato e di tornare da lei;
Davide, ha raccontato la mamma nell'intervista, ha vissuto molto male il distacco e il collocamento esclusivo presso il padre, scrivendo diverse lettere per chiedere aiuto;
«Quel giovedì mi hanno portato via - scrive il bambino - erano tanti e mi hanno caricato in una macchina. Cara mamma ti voglio tanto bene»;
la mamma, decaduta dalla responsabilità genitoriale solo perché accusata, ha spiegato insieme ai suoi avvocati, di essere «iperprotettiva», non vede il figlio da circa due anni;
l'affidamento è stato dato al padre, uomo che, sostiene la madre su paeseroma.it, ha usato la violenza su di lei e sul minore stesso, causandogli in passato una corsa in ospedale con danni alla mano e un disagio psichico reattivo certificato dal pronto soccorso;
una decisione contraddittoria, si legge, viste le risultanze peritali delle Consulenze Tecniche (CTU) che deponevano per un affido esclusivo materno -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se
non intenda adottare tutte le iniziative di competenza per garantire
che l'interesse del minore sia effettivamente realizzato in casi come
quello richiamato in conformità alle più recenti pronunce
giurisprudenziali.
(4-05979)
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/05979&ramo=CAMERA&leg=18