Interpellanze sull'uso della Parental Alienation nei tribunali ed il caso di L.M. - settembre 2019
1. - Interpellanza 2-00503 presentato da GIANNONE
Veronica testo di Lunedì 30 settembre 2019, seduta n. 229
Su uso della PAS nei procedimenti civili di custodia dei minori e nel caso specifico di L.M.
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
-nell'ambito dei procedimenti concernenti i minori è sempre più frequente il riferimento alla cosiddetta sindrome da alienazione parentale (Pas);
-la Pas non è riconosciuta come un disturbo mentale dalla maggioranza della comunità scientifica. La Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza nelle linee guida in tema di abuso dei minori ha incluso la Pas tra le possibili forme di abuso psicologico e viene considerata quindi priva di presupposti clinici, di validità e di affidabilità;
-l'Istituto superiore di sanità non ritiene che la Pas abbia una rilevanza clinica tale da poter essere considerata una patologia dunque inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici;
-i Centri antiviolenza si sono espressi criticamente in merito alla Pas;
- la Corte di cassazione ha ritenuto la Pas priva di fondamento scientifico e nel 2019 ha escluso la rilevanza processuale di tale sindrome definendola priva di basi scientifiche;
purtroppo, nei tribunali si registrano vicende legate a questo fenomeno che coinvolge i genitori del minore. In particolare, numerosi organi di stampa hanno riportato il caso della signora L.M. come vittima di una vicenda giudiziaria che si sta trascinando da anni con innegabili ripercussioni negative soprattutto nei riguardi del figlio minore;
infatti, la vicenda che coinvolge L.M. è iniziata molto tempo fa ed è frutto anche delle violenze subite in ambito domestico dalla stessa donna. Il figlio di L.M. è stato affidato dal tribunale civile di Roma ai servizi sociali che hanno monitorato la situazione e hanno riconosciuto come L.M. sia un'ottima madre;
la signora L.M. è seguita da un centro antiviolenza lì inviata dalla stessa assistente sociale per i comportamenti del padre del bambino verso lei e il figlio;
nel 2018 il giudice che seguiva il caso ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio. La psicologa incaricata dal tribunale ha deciso che L.M. sia accusata di alienazione parentale (ex-Pas);
il 5 luglio 2019 veniva disposta la sospensione della potestà genitoriale per entrambi i genitori;
è stato nominato un tutore che ha ecceduto i suoi poteri per questo ne è stata richiesta la revoca o sostituzione;
si evidenzia che la signora L.M. ha onorato i suoi doveri di genitore nei confronti del figlio che tra l'altro frequenta con un'eccellente media il terzo anno di scuola elementare. Il minore inoltre svolge varie attività e la signora L.M. non ha mai mancato il supporto economico e morale del medesimo minore. È inoltre utile sottolineare come la donna abbia sempre rispettato le prescrizioni dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali. In ogni caso l'educatore del minore ha sempre sostenuto che: «il bambino è sereno all'interno del nucleo familiare in cui vive ed è un bambino sereno e molto giocoso». Il supporto educativo dell'educatore in favore del minore ha dato i primi segnali positivi dimostrati dal fatto che il minore si fidava dell'educatore. Nonostante i risultati positivi l'assistente sociale decideva di interrompere gli incontri domiciliari dell'educatore poi ripresi successivamente;
gli incontri assistiti padre-figlio sono poi proseguiti presso la sede della cooperativa Presenza Sociale per tutto il 2018 fino ad oggi; il padre infatti incontra regolarmente il figlio in forma protetta. Tuttavia, nonostante sia stata disposta, come detto, la sospensione della potestà genitoriale per entrambi i genitori, gli incontri del figlio con il padre sono aumentati;
le donne dunque che denunciano violenza subiscono l'allontanamento dei figli; si tratta di un paradosso, i minori finiscono non per essere tutelati dai padri violenti ma dalle madri che hanno subìto la violenza;
è da tener presente che il bambino ha anche sofferto di sindrome autoimmune ed è in cura farmacologica e sotto controllo periodico -:
se intenda adottare iniziative normative per impedire il riconoscimento della sindrome da alienazione parentale che è priva di validità ed affidabilità scientifica e compromette di fatto la salute psichica emotiva del minore e la sua crescita;
se non ritenga di adottare iniziative normative per evitare che ci siano eventuali forti conflitti di interessi tra magistrati e consulenti tecnici nominati;
se non ritenga di adottare le iniziative di competenza per definire una normativa che preveda il controllo dell'operato dei servizi sociali;
se intenda promuovere una revisione dell'applicazione del principio della bi-genitorialità sancito dalla legge n. 54 del 2006 nei casi in cui questo obblighi il minore a frequentare contro la sua volontà un genitore maltrattante o abusante;
se il Governo intenda adottare ogni iniziativa di competenza per vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, della Convenzione di New York e la Convenzione di Strasburgo;
se nel caso di cui in premessa non ritenga di valutare se
sussistano i presupposti per assumere iniziative ispettive presso gli
uffici giudiziari di cui in premessa.
(2-00503) «Giannone».
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/00503&ramo=CAMERA&leg=18
2. Interpellanza urgente 2-00508 Martedì 1 ottobre 2019 modificato Venerdì 4 ottobre 2019, seduta n. 232 sull'uso della pseudoteoria Parental Alienation nei tribunali ed il caso di L. M.
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
nell'ambito dei procedimenti concernenti i minori è sempre più
frequente il riferimento alla cosiddetta sindrome da alienazione
parentale (Pas);
la Pas non è riconosciuta come un disturbo mentale dalla
maggioranza della comunità scientifica. La Società italiana di
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza nelle linee guida in
tema di abuso dei minori ha incluso la Pas tra le possibili forme di
abuso psicologico e viene considerata quindi priva di presupposti
clinici, di validità e di affidabilità;
l'Istituto superiore di sanità non ritiene che la Pas abbia una
rilevanza clinica tale da poter essere considerata una patologia dunque
inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici;
i centri antiviolenza si sono espressi criticamente in merito alla Pas;
la Corte di cassazione ha ritenuto la Pas priva di fondamento
scientifico e nel 2019 ha escluso la rilevanza processuale di tale
sindrome definendola priva di basi scientifiche;
purtroppo, nei tribunali si registrano vicende legate a questo
fenomeno che coinvolge i genitori del minore. In particolare, numerosi
organi di stampa hanno riportato il caso della signora L.M. come vittima
di una vicenda giudiziaria che si sta trascinando da anni con
innegabili ripercussioni negative soprattutto nei riguardi del figlio
minore;
infatti, la vicenda che coinvolge L.M. è iniziata molto tempo fa
ed è frutto anche delle violenze subite in ambito domestico dalla stessa
donna. Il figlio di L.M. è stato affidato dal tribunale civile di Roma
ai servizi sociali che hanno monitorato la situazione e hanno
riconosciuto come L.M. sia un'ottima madre;
la signora L.M. è seguita da un centro antiviolenza, lì inviata
dalla stessa assistente sociale per i comportamenti del padre del
bambino verso lei e il figlio;
nel 2018 il giudice che seguiva il caso ha disposto una
consulenza tecnica d'ufficio. La psicologa incaricata dal tribunale ha
deciso che L.M. fosse accusata di alienazione parentale (ex-Pas);
il 5 luglio 2019 veniva disposta la sospensione della potestà genitoriale per entrambi i genitori;
è stato nominato un tutore che ha ecceduto i suoi poteri, per questo ne è stata richiesta la revoca o sostituzione;
si evidenzia che la signora L.M. ha onorato i suoi doveri di
genitore nei confronti del figlio che, tra l'altro, frequenta con
un'eccellente media il terzo anno di scuola elementare. Il minore
inoltre svolge varie attività e la signora L.M. non ha mai mancato il
supporto economico e morale del medesimo minore. È inoltre utile
sottolineare come la donna abbia sempre rispettato le prescrizioni
dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali. In ogni caso
l'educatore del minore ha sempre sostenuto che: «il bambino è sereno
all'interno del nucleo familiare in cui vive ed è un bambino sereno e
molto giocoso». Il supporto educativo dell'educatore in favore del
minore ha dato i primi segnali positivi dimostrati dal fatto che il
minore si fidava dell'educatore. Nonostante i risultati positivi
l'assistente sociale decideva di interrompere gli incontri domiciliari
dell'educatore poi ripresi successivamente;
gli incontri assistiti padre-figlio sono poi proseguiti presso la
sede della cooperativa Presenza Sociale per tutto il 2018 fino ad oggi;
il padre infatti incontra regolarmente il figlio in forma protetta.
Tuttavia, nonostante sia stata disposta, come detto, la sospensione
della potestà genitoriale per entrambi i genitori, gli incontri del
figlio con il padre sono aumentati;
le donne dunque che denunciano violenza subiscono
l'allontanamento dei figli; si tratta di un paradosso, i minori
finiscono non per essere tutelati dai padri violenti ma dalle madri che
hanno subìto la violenza;
è da tener presente che il bambino ha anche sofferto di sindrome
autoimmune ed è in cura farmacologica e sotto controllo periodico -:
se intenda adottare iniziative normative per impedire il
riconoscimento della sindrome da alienazione parentale che è priva di
validità ed affidabilità scientifica e compromette di fatto la salute
psichica ed emotiva del minore e la sua crescita;
se non ritenga di adottare iniziative normative per evitare che
ci siano eventuali forti conflitti di interessi tra magistrati e
consulenti tecnici nominati;
se non ritenga di adottare le iniziative di competenza per
definire una normativa che preveda il controllo dell'operato dei servizi
sociali;
se intenda promuovere una revisione dell'applicazione del
principio della bi-genitorialità sancito dalla legge n. 54 del 2006 nei
casi in cui questo obblighi il minore a frequentare contro la sua
volontà un genitore maltrattante o abusante;
se il Governo intenda adottare ogni iniziativa di competenza per
vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione di Istanbul,
della Convenzione di New York e la Convenzione di Strasburgo;
se nel caso di cui in premessa non ritenga di valutare se
sussistano i presupposti per assumere iniziative ispettive presso gli
uffici giudiziari di cui in premessa.
(2-00508) «Giannone, Schullian».