Interpellanza sul caso di "Sabrina" : dopo la condanna per maltrattamenti, il bambino rischia una ablazione e affido futuro al padre  - aprile 2020

24.04.2020

15- Interrogazione a risposta scritta n. 4-05365 testo del Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331


GIANNONE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

l'Italia ha ratificato nel 2013 la «Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica». La Convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

l'alienazione parentale AP, chiamata in origine Pas, non è riconosciuta come un disturbo mentale dalla maggioranza della comunità scientifica. Ma spesso viene utilizzata nelle Ctu come pretesto, talvolta unico, per allontanare minori dalle madri, definendole alienanti, simbiotiche, malevole, manipolatrici;

sostanzialmente sull'argomento la Corte di Cassazione ha ritenuto la AP priva di fondamento scientifico e nel 2019 la Corte ha escluso la decisiva rilevanza processuale di tale sindrome definendola priva di basi scientifiche;

diversi articoli di stampa riportano la vicenda di Sabrina, una donna che dopo aver denunciato le violenze dell'ex compagno, rischia di perdere la custodia del figlio di 4 anni avuto con l'uomo. Dopo anni di soprusi e violenze, la donna è infatti accusata di «alienazione genitoriale», nonostante il padre del bambino sia stato condannato per maltrattamenti;

«Il mio ex compagno, si legge su www.tpi.it, è stato riconosciuto come pericoloso e violento nei riguardi miei e di nostro figlio, con disturbo manipolativo a carattere istrionico/narcisista, ma il tribunale civile continua a proteggere lui anziché me e soprattutto il bambino»;

dopo la nascita del bambino sono iniziate le aggressioni e le violenze fisiche nei confronti di Sabrina, perpetrate anche alla presenza del figlio e talvolta anche dinanzi ai parenti più stretti della coppia. «Un giorno abbiamo avuto l'ennesima lite furiosa, il mio ex compagno mi ha minacciata con una spranga di ferro davanti al bambino e mi ha buttata fuori di casa». «Mi ha detto che se fossi tornata mi avrebbe uccisa»;

è a quel punto che la donna decide di denunciare, temendo per la propria vita e per quella del figlio. La sentenza di condanna di primo grado arriva nel 2017, ma dopo la sentenza continuano le minacce. «Un giorno mi ha inviato una mail dove alla fine del messaggio c'era un pupazzo di Babbo Natale a terra morto, l'ennesima minaccia nei miei confronti»;

il bambino intanto inizia a vedere il padre con incontri protetti insieme agli assistenti sociali. Da uno di questi incontri torna con lo zainetto pieno di pericolosi petardi, vietati ai minori di 18 anni. L'uomo, che ammette il gesto, parla di una «leggerezza», ma lei sa che si tratta di una nuova intimidazione;

nel 2019 Sabrina e il bambino vengono inseriti in una struttura protetta. Nel frattempo prosegue la battaglia per la tutela legale del bambino, durante il quale la donna viene accusata di avere un atteggiamento «ostativo alla genitorialità del padre ». Nel processo civile, infatti, nonostante vengano riconosciute le capacità genitoriali di Sabrina, la consulente tecnica d'ufficio, conclude sottolineando l'atteggiamento ostile, diffidente e sfiduciato della donna, che sarebbe da considerare ostativo alla genitorialità del padre e dunque tale da giustificare e richiedere la sospensione della sua responsabilità genitoriale. Questo nonostante i contatti del padre con il bambino, anche telefonici, siano continuati con regolarità: «Rischiare di perdere mio figlio perché ho denunciato la violenza è un ricatto inaccettabile» -:

se intenda adottare iniziative normative affinché sia escluso il riconoscimento dell'alienazione parentale, che, come spiegato in premessa, è priva di validità scientifica;

se intenda adottare le iniziative di competenza affinché vengano adottate misure idonee a tutelare donne e minori coinvolti in episodi di violenza domestica;

se non ritenga di promuovere, con estrema urgenza, iniziative ispettive in relazione all'operato degli uffici giudiziari che si sono occupati del caso di cui in premessa.
(4-05365)

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/05365&ramo=CAMERA&leg=18

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