Interpellanza del 30 settembre 2019 su utilizzo Pas nei tribunali italiani

30.09.2019

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=2/00503&ramo=CAMERA&leg=18



Atto CameraInterpellanza 2-00503presentato daGIANNONE Veronicatesto diLunedì 30 settembre 2019, seduta n. 229

  Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

nell'ambito dei procedimenti concernenti i minori è sempre più frequente il riferimento alla cosiddetta sindrome da alienazione parentale (Pas);

la Pas non è riconosciuta come un disturbo mentale dalla maggioranza della comunità scientifica. La Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza nelle linee guida in tema di abuso dei minori ha incluso la Pas tra le possibili forme di abuso psicologico e viene considerata quindi priva di presupposti clinici, di validità e di affidabilità;

l'Istituto superiore di sanità non ritiene che la Pas abbia una rilevanza clinica tale da poter essere considerata una patologia dunque inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici;

i Centri antiviolenza si sono espressi criticamente in merito alla Pas;

la Corte di cassazione ha ritenuto la Pas priva di fondamento scientifico e nel 2019 ha escluso la rilevanza processuale di tale sindrome definendola priva di basi scientifiche;

purtroppo, nei tribunali si registrano vicende legate a questo fenomeno che coinvolge i genitori del minore. In particolare, numerosi organi di stampa hanno riportato il caso della signora L.M. come vittima di una vicenda giudiziaria che si sta trascinando da anni con innegabili ripercussioni negative soprattutto nei riguardi del figlio minore;

infatti, la vicenda che coinvolge L.M. è iniziata molto tempo fa ed è frutto anche delle violenze subite in ambito domestico dalla stessa donna. Il figlio di L.M. è stato affidato dal tribunale civile di Roma ai servizi sociali che hanno monitorato la situazione e hanno riconosciuto come L.M. sia un'ottima madre;

la signora L.M. è seguita da un centro antiviolenza lì inviata dalla stessa assistente sociale per i comportamenti del padre del bambino verso lei e il figlio;

nel 2018 il giudice che seguiva il caso ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio. La psicologa incaricata dal tribunale ha deciso che L.M. sia accusata di alienazione parentale (ex-Pas);

il 5 luglio 2019 veniva disposta la sospensione della potestà genitoriale per entrambi i genitori;

è stato nominato un tutore che ha ecceduto i suoi poteri per questo ne è stata richiesta la revoca o sostituzione;

si evidenzia che la signora L.M. ha onorato i suoi doveri di genitore nei confronti del figlio che tra l'altro frequenta con un'eccellente media il terzo anno di scuola elementare. Il minore inoltre svolge varie attività e la signora L.M. non ha mai mancato il supporto economico e morale del medesimo minore. È inoltre utile sottolineare come la donna abbia sempre rispettato le prescrizioni dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali. In ogni caso l'educatore del minore ha sempre sostenuto che: «il bambino è sereno all'interno del nucleo familiare in cui vive ed è un bambino sereno e molto giocoso». Il supporto educativo dell'educatore in favore del minore ha dato i primi segnali positivi dimostrati dal fatto che il minore si fidava dell'educatore. Nonostante i risultati positivi l'assistente sociale decideva di interrompere gli incontri domiciliari dell'educatore poi ripresi successivamente;

gli incontri assistiti padre-figlio sono poi proseguiti presso la sede della cooperativa Presenza Sociale per tutto il 2018 fino ad oggi; il padre infatti incontra regolarmente il figlio in forma protetta. Tuttavia, nonostante sia stata disposta, come detto, la sospensione della potestà genitoriale per entrambi i genitori, gli incontri del figlio con il padre sono aumentati;

le donne dunque che denunciano violenza subiscono l'allontanamento dei figli; si tratta di un paradosso, i minori finiscono non per essere tutelati dai padri violenti ma dalle madri che hanno subìto la violenza;

è da tener presente che il bambino ha anche sofferto di sindrome autoimmune ed è in cura farmacologica e sotto controllo periodico –:

se intenda adottare iniziative normative per impedire il riconoscimento della sindrome da alienazione parentale che è priva di validità ed affidabilità scientifica e compromette di fatto la salute psichica emotiva del minore e la sua crescita;

se non ritenga di adottare iniziative normative per evitare che ci siano eventuali forti conflitti di interessi tra magistrati e consulenti tecnici nominati;

se non ritenga di adottare le iniziative di competenza per definire una normativa che preveda il controllo dell'operato dei servizi sociali;

se intenda promuovere una revisione dell'applicazione del principio della bi-genitorialità sancito dalla legge n. 54 del 2006 nei casi in cui questo obblighi il minore a frequentare contro la sua volontà un genitore maltrattante o abusante;

se il Governo intenda adottare ogni iniziativa di competenza per vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione di Istanbul, della Convenzione di New York e la Convenzione di Strasburgo;

se nel caso di cui in premessa non ritenga di valutare se sussistano i presupposti per assumere iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari di cui in premessa.
(2-00503) «Giannone».

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